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Attività ispettiva e servizio metrico

 

Attività ispettiva e servizio metrico

Dal 18 settembre 2017 è in vigore il D.M. 21 aprile 2017, n. 93, che va ad abrogare e sostituire tutti i decreti, le direttive ed i regolamenti riguardanti le modalità di esecuzione della verifica periodica, gli obblighi degli utenti metrici e le procedure di autorizzazione dei laboratori.
Il Regolamento si applica ai controlli sugli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, ovvero le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
Il DM 93/2017 stabilisce che dal 19 marzo 2019 le Camere di Commercio non possono più effettuare la verifica periodica degli strumenti di misura: a partire da questa data, gli utilizzatori di strumenti di misura dovranno rivolgersi ai laboratori accreditati per la verifica periodica.
L’elenco dei laboratori autorizzati è consultabile qui 

Compiti dell’Ufficio metrico

In virtù dell’art. 3 del D.M. N. 93/2017, l’Ufficio metrico svolge le seguenti tipologie di controlli sugli strumenti metrici in servizio:
  • controlli casuali 
  • vigilanza sugli strumenti
  • controlli a richiesta in contraddittorio
In deroga all'articolo 4, comma 1, del DM n. 93/2017, le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all'articolo 10, comma 1, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento (ex art. 1-bis)

Elenco titolari degli strumenti di misura 

La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere. 
Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente
  1. nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello 11 strumento di misura; 
  2. indirizzo presso cui lo strumento di misura é in servizio, qualora diverso dal precedente; 
  3. codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto; 
  4. tipo dello strumento di misura; 
  5. marca e modello dello strumento di misura; 
  6. numero di serie dello strumento di misura, se previsto; 
  7. anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, nonché data di messa in servizio e di cessazione dell'utilizzo dello strumento di misura; 
  8. caratteristiche metrologiche dello strumento; 
  9. specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento. 
Le Camere di commercio utilizzano per la costituzione e la verifica dell'elenco anche i dati del registro delle imprese e quelli forniti dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche.
Contatti: