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Verifiche strumenti metrici

 

Verifiche strumenti metrici

Obblighi dei titolari degli strumenti

I titolari degli strumenti metrici devono:
  • comunicare entro 30 giorni alla CCIAA la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri dati contenuti nell'elenco dei titolari; per tale comunicazione viene di norma utilizzato un modulo rilasciato dal rivenditore/installatore dello strumento
  • mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verifica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  • curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  • conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  • curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
Inoltre devono richiedere una nuova verifica periodica
  • almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente
  • entro 10 giorni lavorativi da una riparazione, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico
L’elenco dei laboratori autorizzati all’esecuzione della verifica metrica è consultabile qui
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.M. 93/2017, i soggetti interessati nella misurazione possono richiedere alla Camera di commercio competente per territorio l’esecuzione di controlli in contraddittorio, per valutare l’idoneità della strumentazione in servizio e la correttezza della relativa misura, utilizzando il seguente modulo: Richiesta controllo in contraddittorio
Per imballaggio preconfezionato o più semplicemente preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato. Per come sono stati trattati dalla normativa, i preimballaggi possono essere divisi in tre gruppi:
  • Preimballaggi CEE – liquidi alimentari
  • Preimballaggi CEE – prodotti diversi dai liquidi alimentari
  • Preimballaggi nazionali
In ogni caso gli uffici metrici delle camere di commercio nell'ambito degli imballaggi preconfezionati svolgono attività di vigilanza sulla corretta applicazione dei decreti che li riguardano. I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza; in caso di rilevate non conformità possono applicare delle sanzioni amministrative. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda; i funzionari compito degli uffici metrici l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste. Le comunicazioni dirette all'Ufficio Centrale Metrico riguardanti attività legate al settore dei preimballaggi vanno inoltrate all'ufficio metrico situato nella provincia di appartenenza.
Il produttore di preimballaggi, (i preimballaggi sono ad esempio le bottiglie d'acqua, vino, olio, shampoo, le confezioni di pasta secca, di alimenti per animali, biscotti, caffè, ecc., quasi tutti i prodotti che si trovano regolarmente sugli scaffali dei supermercati) contemplati dalle seguenti norme: L. 19/08/1976 n. 614 (attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipiente-misura); L. 25/10/1978 n. 690 (adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati); D.P.R. 26/05/1980 n. 391 (disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.); o l'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati nei Paesi terzi, deve comunicare all'Ufficio centrale metrico tale attività, almeno trenta giorni prima del suo inizio, tramite l'Ufficio metrico competente per provincia. Gli stessi devono assicurare che i preimballaggi siano conformi alle prescrizioni delle sopra citate norme ai fini della garanzia del contenuto nominale delle confezioni. Sono tenuti ad effettuare questa comunicazione tutti coloro che preconfezionano in assenza dell'acquirente merce in lotti omogenei. Nel caso di procedure di controllo statistico, il produttore deve anche comunicare il sistema di codificazione dei "lotti di produzione". In molti casi, la particolare strumentazione usata (selezionatrici ponderali, dosatrici, ecc.) richiede l'esecuzione di Collaudi di Posa in Opera o Verifiche Prime sul luogo di installazione. Sono previste anche particolari azioni di sorveglianza

Normativa di riferimento preimballaggi:

Etichettatura prodotti

La normativa di riferimento può essere reperita qui