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Manutenzione del verde

 

Manutenzione del verde

L'attività di costruzioni, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata solo dagli iscritti al Registro ufficiale dei Produttori, cosiddetto RUP, da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperative, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze, oppure dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 (indicati nel modulo in calce).

Le imprese che già operavano alla data del 25 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge 154/2016) devono provvedere alla regolarizzazione utilizzando il modello sotto riportato.
Le imprese di nuova iscrizione devono obbligatoriamente allegare tale modello alla denuncia di inizio attività.

In entrambi i casi la pratica telematica, in regola con diritti e bolli, deve contenere la nomina del preposto, ovvero del soggetto immedesimato nell'impresa che possiede uno dei requisiti previsti dalla normativa.

La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 154/2016" va indicata nel campo ABILITAZIONI PROFESSIONALI dopo aver selezionato la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE PREVISTE DA LEGGI SPECIALI.

In caso di istanza di regolarizzazione nel campo NOTE della pratica deve essere indicato che trattasi di "regolarizzazione di impresa esercente attività di cura e manutenzione del verde”.